COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI
STATUTO NAZIONALE
Definizioni e scopi
Art. 1
Il Coordinamento Genitori Democratici (C.G.D.) è un'associazione nazionale di promozione sociale, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), di seguito indicata come C.G.D., che persegue finalità educative, formative, culturali e di solidarietà sociale.
Il C.G.D. Nazionale ha sede in Roma, Via G. Cardano, 135. L'eventuale cambio della sede sociale potrà essere deliberata dalla Segreteria Nazionale, senza formale variazione del presente Statuto.
Nella denominazione (CGD-ONLUS) ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico si farà uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo ONLUS.
Art. 2
Il C.G.D., ispirandosi ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione Repubblicana, promuove nella famiglia, nella scuola e nella società il pieno diritto delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti ad essere considerati persona, a crescere in piena autonomia, salute e dignità. Il C.G.D. si impegna, inoltre, a favorire l'affermazione di una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, ed individua nella Scuola, nella quale opera come associazione nazionale di genitori di allievi, l'ambito prioritario della sua attività.
Art. 3
Il C.G.D. si impegna a valorizzare e promuovere il ruolo educativo dei genitori, attraverso una cultura della genitorialità sociale. A tal fine, promuove la cultura della pace e della non violenza ed opera per fini di solidarietà e di promozione culturale, sociale ed umana, nella consapevolezza che i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere risolti solo nella prospettiva di un diverso rapporto tra il nord e il sud del mondo, di un comune impegno per la difesa della natura e dell'ambiente, del rispetto e della valorizzazione delle diversità di genere, etniche, culturali e religiose, del pieno riconoscimento dei diritti dei deboli e degli svantaggiati.
Art. 4
Il C.G.D., che è un'associazione senza scopo di lucro e non fa parte di strutture partitiche né religiose, si propone di contribuire alla piena realizzazione di una Scuola Pubblica, democratica, laica, moderna e qualificata, intesa come luogo privilegiato di crescita umana e di formazione civile e culturale, in rapporto dinamico con il territorio e con le sue Istituzioni. A tale scopo sollecita l'impegno dei genitori e la collaborazione tra tutte le componenti scolastiche : Genitori, Studenti, Non Docenti, Insegnanti e Dirigenti Scolastici.
Art. 5
Il C.G.D., in osservanza alla finalità educativa che ne ispira l'azione, si propone particolarmente di:
- realizzare attività e iniziative per approfondire e allargare la conoscenza del fenomeno della violenza all'infanzia e all'adolescenza in tutti i suoi aspetti, e su esso intervenire, ricercando la collaborazione di altri enti, associazioni, istituzioni, esperti;
- promuovere e valorizzare il diritto alla salute delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti, intesa come stato di benessere psicofisico e sociale, realizzando iniziative di ricerca e di studio e attività di educazione alla salute. A tal fine, il C.G.D. si impegna a favorire la sensibilizzazione e l'informazione nella famiglia, nella scuola, nelle strutture sociosanitarie, tra gli operatori e le associazioni, rivolgendo particolare attenzione alla dimensione della sessualità, intesa come conoscenza di sé e del proprio corpo, rispetto della differenza e accettazione dell'altro;
- rivolgere particolare attenzione alla condizione psicologica, educativa, sanitaria e scolastica dei bambini immigrati o appartenenti ad altre minoranze, promovendo iniziative che favoriscano la nascita di una società multiculturale che integri senza omologare o assimilare;
- prendere iniziative nel campo dell'educazione allo sviluppo, nonché nel campo della cooperazione internazionale, con particolare attenzione ai problemi dell'infanzia, della famiglia e della scuola nei Paesi in via di sviluppo;
- promuovere ricerche, studi, iniziative, attività scientifiche e culturali, sul piano nazionale e internazionale, anche attraverso le forme più appropriate di collaborazione e mutuo scambio di esperienze con istituzioni pubbliche e private;
- realizzare iniziative e attività di documentazione, curando la dotazione di attrezzature idonee (archivi, biblioteche, materiali audiovisivi ed informatici, ecc.);
- promuovere la pubblicazione di materiali di ricerca, documentazione e informazione;
- organizzare iniziative di formazione e aggiornamento per genitori, insegnanti, operatori sociosanitari, ecc.;
- favorire momenti di incontro tra i giovani, tra giovani e adulti, tra genitori, insegnanti, studenti ed esperti, per approfondire i problemi, elaborare soluzioni, sollecitare l'impegno e gli interventi della società in tutte le sue istanze (di studio,di informazione e di ricerca, di azione politica, sociale e amministrativa):
- operare per sempre più efficaci e generalizzanti interventi di prevenzione dell'handicap da parte delle strutture pubbliche, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dei genitori e degli operatori scolastici, per affermare il riconoscimento del diritto alle pari opportunità per i diversamente abili e del diritto al sostegno per le loro famiglie;
- svolgere azione di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie, delle scuole e delle istituzioni per iniziative di prevenzione del disagio giovanile, dell'emarginazione e delle tossicodipendenze, iniziative coerentemente inserite nel complessivo processo formativo e rafforzate da efficaci interventi di prevenzione, di recupero e di cura da parte delle competenti strutture pubbliche e private;
- favorire la più alta sensibilizzazione verso tutti gli aspetti connessi alla difesa dell'ecosistema del pianeta;
- impegnarsi in attività di ricerca e di elaborazione, relative ai problemi della comunicazione e dell'informazione (mass-media, internet, pubblicità, ecc.), delle nuove tecnologie e, in particolare, dei loro rapporti con l'educazione e con la scuola;
- realizzare attività di servizio e di supporto nei settori dell'educazione, della prevenzione e del tempo libero;
- promuovere incontri annuali degli associati e delle loro famiglie;
- istituire specifici organismi tecnico-scientifici al fine di conseguire i suddetti obbiettivi.
E' esplicitamente vietato svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, e non rientranti in quelle sopra menzionate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse che saranno realizzate nei limiti e alle condizioni disposte dal D.Lgs, 460/97.
Gli scopi dell'associazione rientrano fra quelli previsti dai punti 4 e 10 dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 460/97, e le attività svolte per le finalità sociali sono indirizzate a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, culturali, sociali o familiari.
Le forme associative
Art. 6
Al C.G.D. Nazionale aderiscono i C.G.D. Locali e altre realtà associative che si riconoscono nel presente Statuto. Singole persone, a prescindere dalla loro nazionalità, genitori e non, possono aderire a un qualsiasi C.G.D. Locale. Laddove un C.G.D. non sia costituito, i singoli aderiscono all'associazione nazionale.
Gli associati ai C.G.D. Nazionale e Locali danno la loro attività ed effettuano le loro prestazioni in modo volontario, libero e gratuito. Gli organismi aderenti al C.G.D. Nazionale conservano la propria completa autonomia giuridica, finanziaria, amministrativa e contabile, anche nei rapporti con terzi.
È tassativamente esclusa, al di fuori dei casi di perdita dello status di associato previsti dallo statuto, la partecipazione temporanea alla vita associativa: ciascun associato ha diritto di voto, in assemblea e negli organismi in cui è eletto o delegato, per l'approvazione del bilancio e per le competenze attribuite ai singoli organi come previsto dai successivi articoli.
Art. 7
Gruppi di genitori, comunque e dovunque operanti, possono costituire C.G.D. locali.
I C.G.D. locali organizzano momenti di coordinamento, di collegamento e/o consultazione di dimensione circoscrizionale, comunale, provinciale o regionale per il raggiungimento di obbiettivi di comune interesse, anche ai fini della promozione di ulteriori realtà locali. Laddove debbano essere espressi rappresentanti del C.G.D. all'interno di organismi pubblici o privati, o si instaurino rapporti con Enti e/o Istituzioni dei diversi livelli territoriali, il coordinamento è obbligatorio fra i C.G.D. locali territorialmente interessati.
Art. 8
Si possono costituire i Coordinamenti Regionali dei C.G.D. Locali operanti nella regione di pertinenza. I C.G.D. Regionali possono adottare un proprio Statuto che sia comunque conforme a quello nazionale. I C.G.D. Regionali, che operano come reti dei C.G.D. Locali, assumono le funzioni previste dall'art. 7, per il livello regionale.
Qualora se ne ravvisi l'opportunità, si possono costituire, con le stesse modalità, Coordinamenti provinciali, comunali e municipali e/o circoscrizionali.
I livelli regionali, provinciali, comunali e municipali e/o circoscrizionali sono operativi e non gerarchici.
Art. 9
E' possibile la designazione di “corrispondenti locali” al fine di fornire informazioni e documentazioni e per favorire aggregazioni associative laddove non esistano C.G.D. locali. I corrispondenti agiscono in diretta dipendenza degli organismi nazionali, a seguito di formale autorizzazione del Presidente su delibera della Segreteria Nazionale. Essi non hanno autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria e non possono attuare alcuna operazione di tipo organizzativo o finanziario che non abbia l'autorizzazione scritta da parte del Presidente, il quale può ritirare l'autorizzazione in qualunque momento, su delibera della Segreteria Nazionale.
Art. 10
Le associazioni di genitori, che si costituiscono autonomamente sul territorio, presentano formale domanda di adesione al Presidente del C.G.D. Nazionale, con dichiarazione di accettazione dello Statuto Nazionale. Il Presidente, sentiti i C.G.D. locali territorialmente competenti, acquisita la delibera della Segreteria Nazionale, e sentito il parere del Comitato dei Garanti, autorizza l'adesione delle associazioni locali e l'utilizzo della sigla “C.G.D.”, a seguito dell'accertamento relativo alla conformità delle finalità espresse nel contratto associativo delle singole associazioni con quelle previste nello Statuto Nazionale. La Segreteria Nazionale può deliberare una delega ai singoli iscritti all'associazione ad operare in nome del C.G.D. Nazionale.
Art. 11
L'ammissione delle realtà associative esterne è regolata dalle seguenti modalità:
- domanda di ammissione al Presidente del C.G.D. Nazionale, con dichiarazione di accettazione dello Statuto Nazionale;
- parere del Comitato dei Garanti, sentiti i C.G.D. Locali territorialmente interessati;
- delibera della Segreteria Nazionale.
Art. 12
Il singolo iscritto, il C.G.D. Locale o altra realtà associativa che abbia aderito al C.G.D. Nazionale perde la qualità di associato qualora violi le regole contenute nello Statuto Nazionale, su delibera del Direttivo Nazionale, acquisito il parere del Comitato dei Garanti.
Perdono altresì la qualità di associato:
- il singolo iscritto che non rinnovi la tessera;
- il C.G.D. Locale che non effettui il tesseramento per due anni consecutivi;
- l'associazione esterna che non rinnovi l'adesione entro sessanta giorni dalla data di ogni Congresso Nazionale.
Art. 13
La partecipazione a organismi di carattere nazionale e internazionale è riservata al C.G.D. Nazionale. L'adesione dei C.G.D. locali a organismi di carattere locale e la partecipazione a iniziative, manifestazioni, ecc. di qualsiasi livello non possono essere in contrasto con posizioni e orientamenti espressi dal Direttivo Nazionale e dal presente Statuto.
Le strutture
Art. 14
Sono organi dell'Associazione:
- il Congresso nazionale
- l'Assemblea degli iscritti
- il Direttivo nazionale
- il Presidente
- il Vice Presidente
- la Segreteria nazionale
- il Tesoriere nazionale
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Comitato dei garanti
Art. 15
Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del C.G.D. Esso si svolge ogni tre anni e vi partecipano i rappresentanti degli organismi aderenti, con modalità stabilite dalla Segreteria Nazionale. I criteri di partecipazione e delega al Congresso garantiscono il principio di democrazia rappresentativa, fondato sul mandato.
Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente, su deliberazione della Segreteria Nazionale per:
- discutere, definire e approvare le linee programmatiche del C.G.D.;
- eleggere la Segreteria Nazionale in numero dispari, non inferiore a 9 e non superiore a 17;
- eleggere il Tesoriere;
- eleggere il Comitato dei Garanti, non necessariamente tra i suoi componenti, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 5;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, non necessariamente tra i suoi componenti, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 5;
- approvare le modifiche dello Statuto Nazionale.
L'accesso alle cariche direttive e sociali, eccezion fatta per i Garanti nazionali, è riservato esclusivamente ai soggetti che abbiano la qualità di associato. Lo status di associato deve essere posseduto per l'intero periodo di durata della carica. La perdita dello status di socio determina la decadenza automatica dalle funzioni collegate alla carica ricoperta.
Art. 16
L'Assemblea degli Iscritti approva il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, predisposto dalla Segreteria Nazionale e corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il rendiconto economico e finanziario è presentato e illustrato dal Presidente del C.G.D. Nazionale.
La durata dell'Esercizio Finanziario è annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno).
L'approvazione del rendiconto economico e finanziario avverrà entro il 30 giugno di ogni anno.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante l'esistenza del C.G.D. Nazionale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 17
Il Direttivo Nazionale è costituito:
- dai C.G.D. Locali, rappresentati secondo modalità stabilite dalla Segreteria Nazionale;
- dalle Associazioni esterne al C.G.D. (un rappresentante per associazione);
- dai componenti della Segreteria Nazionale;
- dal Tesoriere Nazionale;
- dai Garanti Nazionali.
Il Direttivo Nazionale si riunisce, di norma, due volte l'anno. Esso viene convocato dal Presidente del C.G.D. Nazionale su mandato della Segreteria Nazionale che ne fissa tempi e modalità, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.
Verifica l'attuazione del programma politico e organizzativo deciso dal Congresso Nazionale.
Formula eventuali proposte di interventi legislativi.
Fa proposte utili per la programmazione annuale delle attività.
Art. 18
Il Presidente Nazionale rappresenta il C.G.D. sia legalmente che in ogni rapporto; convoca, su delibera della Segreteria Nazionale, Il Congresso Nazionale, il Direttivo Nazionale e l'Assemblea Nazionale degli Iscritti.
In caso di assenza o impedimento, la rappresentanza legale e le funzioni del Presidente Nazionale verranno assunte dal Vicepresidente Nazionale o, in caso di un suo impedimento, dal componente della Segreteria Nazionale, più anziano per età.
Art. 19
La Segreteria Nazionale :
- elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vicepresidente Nazionali;
- attua le decisioni del Congresso e del Direttivo Nazionali;
- designa i rappresentanti del C.G.D. in Enti e Istituzioni nazionali e internazionali;
- promuove, esamina e approva iniziative e programmi di attività dell'Associazione;
- predispone, entro il 30 aprile, il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti;
- delibera la convocazione del Congresso Nazionale, del Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale degli Iscritti, stabilendone criteri e modalità;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale che è intrasmissibile e non rivalutabile;
- coopta nuovi componenti nella Segreteria Nazionale, purché in numero non superiore a un terzo dei componenti eletti;
- delibera l'ammissione delle associazioni locali e altre realtà associative;
- con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi, può dichiarare la decadenza dei componenti della Segreteria Nazionale stessa, su proposta del Comitato dei Garanti:
- per constatata incompatibilità con le finalità del C.G.D.;
- per un numero di 3 assenze consecutive non giustificate;
- autorizza il rappresentante legale del C.G.D. a stare in giudizio a tutela dei diritti dell'Associazione.
La Segreteria Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno, su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 20
Il Tesoriere Nazionale ha il compito di attivare le scelte amministrative nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Segreteria Nazionale. Opera sui conti correnti degli organismi nazionali ed è responsabile del patrimonio dell'Associazione.
Il Tesoriere può assistere alle riunioni della Segreteria Nazionale, senza diritto di voto.
La Segreteria Nazionale nomina un delegato a operare sui conti correnti o su qualsiasi altro titolo di proprietà del C.G.D. Nazionale.
Art. 21
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzione di controllo contabile, provvede al riscontro degli atti di gestione, effettua le verifiche di cassa ed esamina il rendiconto economico e finanziario, redigendo apposita relazione. I Revisori possono assistere alle riunioni della Segreteria Nazionale, senza diritto di voto.
Art. 22
Il Comitato dei Garanti Nazionali ha il compito di:
- controllare la coerenza dell'attività nazionale e locale dell'Associazione con gli scopi e principi previsti dallo Statuto Nazionale. Il Comitato segnala gli eventuali casi di violazione alla Segreteria Nazionale, ovvero al Direttivo Nazionale qualora riguardino i componenti la Segreteria , esprimendo un parere in merito;
- esprimere parere sulle domande di adesione al C.G.D. Nazionale delle organizzazioni locali e delle realtà associative esterne;
- esaminare i ricorsi presentati da singoli o associazione aderenti contro decisioni della Segreteria Nazionale e sottoporre il caso al Direttivo Nazionale, esprimendo un parere in merito.
Il Comitato elegge un Presidente tra i suoi componenti.
Art. 23
Il fondo comune del C.G.D. Nazionale è costituito da:
- quote associative versate da singoli, dai C.G.D. Locali e da altre realtà associative, nella misura stabilita dalla Segreteria Nazionale;
- contributi di Enti pubblici e privati;
- sottoscrizioni, lasciti e donazioni;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali e dalle attività direttamente connesse.
Art. 24
L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso Nazionale convocato in seduta straordinaria, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25
I singoli cittadini, i rappresentanti dei C.G.D. Locali e delle altre realtà associative aderenti al C.G.D. Nazionale, ma non autorizzati espressamente ad agire in nome e per suo conto, rispondono direttamente di ogni conseguenza, patrimoniale, civile e penale, per quanto attiene le proprie iniziative.
Art. 26
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
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